Denominazione Sede e Scopo Art. 1 – Denominazione 1. E' costituita una associazione federativa denominata "Federazione Nazionale Circoli Calabresi" (in seguito anche “FNCC”). 2. La Federazione Nazionale Circoli Calabresi (FNCC) è un'associazione indipendente, educativa, culturale, priva di scopi di lucro. Art. 2 – Sede Legale 1. La sede legale è fissata a Milano in Via Vittor Pisani 10. 2. E' facoltà del Consiglio Esecutivo Federale (CEF) istituire sedi decentrate e/o trasferire la sede legale. Art. 3 – Scopo sociale 1. La Federazione Nazionale Circoli Calabresi opera a livello locale, nazionale ed internazionale per:
Art. 4 – Lingua Ufficiale 4. La lingua ufficiale è l’italiano e di seguito il dialetto calabrese ed infine l’inglese Circoli e/o Associazioni Art. 5 – Soci della Federazione 1. Possono far parte della Federazione Nazionale Circoli Calabresi i singoli Circoli e/o Associazione e/o Associazioni presenti sul territorio nazionale che siano divenuti “Ordinari” su delibera del CEF che ne verifica i requisiti. 2. Partecipano all'attività dell'Associazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto, i singoli i Circoli e/o Associazione e/o Associazioni che, pur non avendo ancora ottenuto lo status di cui al comma 1 (Circolo Ordinario), abbiano chiesto l’affiliazione alla Federazione come Circolo in prova. Diritti e Doveri dei Circoli e/o Associazioni Art. 6 –Facoltà di indicare l’affiliazione 1. E’ facoltà del singolo Circolo e/o Associazione di inserire di seguito alla propria denominazione la locuzione “affiliato alla FNCC”. Art. 7 – Autonomia dei Circoli e/o Associazioni 1. I Circoli e/o Associazioni costituiscono enti associativi autonomi periferici su base territoriale e ciascuno, regolarmente ammesso ad Federazione Nazionale Circoli Calabresi , adotta il proprio statuto che deve essere compatibile con quello della Federazione. 2. I Circoli e/o Associazioni godono di autonomia decisionale, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dello statuto della federazione e delle decisioni dell'Assemblea che immediatamente le riguardano. Art. 8 – Rispetto dei principi dello Statuto della Federazione Ciascun Circolo e/o Associazione ha l'obbligo assoluto di rispettare i principi sanciti dall'articolo 1 del presente Statuto. Gli Organi Sociali Art. 9 – Organi della Federazione 1. Gli organi della federazione sono:: a) l'Assemblea Generale (AG); b) il Presidente c) il Consiglio Esecutivo Federale (CEF); d) il Comitato dei Presidenti(CDP); e) l'Organo Generale di Controllo (ORGE); f) le commissioni. 2. Tutti coloro che hanno ricoperto una delle suddette cariche sono rieleggibili. L'Assemblea Generale Art. 10 - Funzionamento dell’Assemblea Generale 1. L’Assemblea è composta dai delegati nominati dai singoli Circoli e/o Associazione e/o Associazioni. 2. L’organo esecutivo di ciascun circolo e/o associazione nomina i delegati tra i propri membri eletti e/o cooptati. 3. Circoli e/o Associazione/o associazioni ordinari nominano tre delegati effettivi più due supplenti, quelli in prova ne nominano uno effettivo ed uno supplente. 4. Ciascun delegato esprime un singolo voto.
5.
La comunicazione dei nomi dei delegati deve pervenire in forma scritta entro e
non oltre 5 giorni
dalla data dell’assemblea. Art. 11 - Quorum costitutivo
1.
L'Assemblea Generale è validamente costituita quando è presente almeno un terzo
dei delegati
delle Circoli e/o Associazioni Ordinarie 2. L'Assemblea Generale deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile. Art. 12 - Le delibere assembleari 1. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza semplice salva diversa disposizione del presente Statuto. Art. 13 – Poteri dell’assemblea 1. L'Assemblea Generale:
Il Presidente Art. 14 – Poteri del Presidente 1. Il Presidente:
2.
Il Presidente resta in carica tre anni dal primo Gennaio successivo alla sua
elezione fino al 31
Dicembre successivo 3. L’elezione del Presidente incoming deve avvertire entro e non oltre il 30 settembre per consentire l’adeguata transizione. Il Consiglio Esecutivo Federale Art. 15 – Durate del CEF
1.
Il Consiglio Esecutivo Federale (CEF) ha la durata di tre anni ed entra in
carica il primo
Gennaio successivo all’elezione e 2. Il CEF deve essere eletto entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno per consentire l’adeguata transizione. Art. 16 - Composizione del CEF 1. Il Consiglio Esecutivo Federale è composto dai seguenti membri:
Vice Presidente Vicario:
Segretario Generale:
Tesoriere:
Resp. Internet & Computers:
Resp. Rapporti con gli Enti Locali: 2. L’Assemblea può individuare ed eleggere altre cariche del CEF, previa descrizione ed approvazione con maggioranza semplice. Art. 17 - Poteri del CEF
1.
Il Consiglio Esecutivo Federale è l’organo esecutivo della FNCC ed è
responsabile di fronte
all'Assemblea della programmazione
2.
Il CEF nomina a maggioranza semplice i coordinatori locali (Regionali,
Provinciali, Comunali ed
Esteri). 3. il CEF può revocare i coordinatori nominati. 4. Il CEF delibera sull’ammissione dei Circoli e/o Associazioni “in prova” a Circolo e/o Associazione “Ordinaria”. Art. 18 - Revoca del Mandato ai membri del CEF 1. L'Assemblea Generale può revocare il mandato ai membri del CEF per gravi motivi e/o ingiustificato inadempimento degli obblighi posti a suo carico. 2. Contro tale decisione, chi ha interesse può ricorrere all'Or.Ge. Il Comitato dei Presidenti Art. 19 - Composizione, poteri funzionamento del CDP
1.
Il Comitato dei Presidenti (CDP) è composto dal Presidente di ciascun circolo
e/o associazione 2. Il CDP:
3. Oltre che ai sensi dell’art. 14, il CDF può essere convocato quando ne facciano richiesta almeno tre dei Circoli e/o Associazioni ordinarie. L'Organo Generale di Controllo Art. 20 – Organo Generale di Controllo (OR.GE.) 1. L'Organo Generale di Controllo:
2. Ad ogni Assemblea Generale l'Organo Generale di Controllo presenta una relazione scritta sui risultati della propria attività. Il Patrimonio Sociale Art. 21 Patrimonio Sociale 1. Il patrimonio della Federazione Nazionale Circoli Calabresi è costituito da: a) quote associative indicate dal CEF e versate dai Circoli e/o Associazioni affiliate; b) contributi che l'Associazione potrà ricevere da enti pubblici e privati; c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; d) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della FNCC. Art. 22 Divieto Distribuzione Ricavi
1.
Eventuali ricavi provenienti dalle attività svolte, in nessun caso, possono
essere distribuiti tra gli
associati Disposizioni Finali Art. 23 – Modifiche dello Statuto 1. Le norme del presente Statuto sono immediatamente vincolanti per ciascun Circolo e/o Associazione. 2. Le norme del presente Statuto possono essere modificate solo previa delibera dell'Assemblea Generale a maggioranza qualificata di 2/3 dei votanti. 3. Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere presentate al Segretario Generale entro e non oltre trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Generale per il loro obbligatorio inserimento nell'ordine del giorno dell'Assemblea.
4.
L'Assemblea Generale, a maggioranza dei due terzi, accoglie le proposte di
modifica presentate
dai Circoli e/o Art. 24 – Scioglimento della Federazione 1. Lo scioglimento della Federazione viene deliberato con il voto dei 2/3 dei Circoli e/o Associazioni Ordinarie ed in Prova. 2. Con la medesima decisione si provvede alla devoluzione del patrimonio sociale ad Associazioni con finalità analoghe. Art. 25 – Rinvio 1. Ai fini dell'interpretazione e dell'esecuzione del presente Statuto, si rimanda al Regolamento di Attuazione ed, in subordine, alle norme del codice civile. Riproduzione vietata ai sensi di legge Senza regolare autorizzazione, è vietato riprodurre, anche parzialmente e con qualsiasi mezzo, materiale presente in questo Sito. © Federazione Circoli Calabresi Nazionali 2008 Per una corretta visualizzazione si consiglia di utilizzare Internet Explorer |
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